Precari: una ferita aperta. La ferita dello stato di diritto
Da Domenico d’Amati, uno dei più noti avvocati del lavoro, riceviamo e volentieri pubblichiamo
Il colpo di mano legislativo contro i precari, attuato in occasione dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge 25.6.2008 n. 112 e da noi ripetutamente denunciato, è stato ridimensionato, anche se la ferita che esso ha recato allo Stato di diritto e alla Costituzione non è stata sanata. In particolare, dalla legge di conversione testé pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (n. 133 del 6.8.2008), risulta che è rientrato il tentativo di abrogare il primo comma del decreto legislativo n. 368 del 2001 secondo cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”.
Questa norma era stata introdotta nel nostro ordinamento in base a una direttiva dell’Unione Europea. La sua abrogazione avrebbe inevitabilmente comportato un intervento sanzionatorio della Corte di Giustizia dell’Unione.
Il contratto a tempo indeterminato resta pertanto la regola fondamentale, rispetto alla quale le assunzioni a termine devono costituire eccezioni consentite solo nel caso di esigenze organizzative effettivamente temporanee. Ove queste di fatto manchino e l’impresa ricorra al precariato per far fronte ad esigenze di natura continuativa, il lavoratore avrà diritto, come in passato, alla stabilizzazione ed il risarcimento del danno per il periodo di mancato impiego.
Il mantenimento di questo principio rende ancora più evidente l’illegittimità costituzionale della “disposizione transitoria concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine” (art. 4 bis della nuova legge) secondo cui dalla tutela reintegratoria dovrebbero essere sostanzialmente esclusi i lavoratori precari che hanno in corso giudizi diretti ad ottenere la stabilizzazione e il risarcimento in base al decreto legislativo n. 368 del 2001. Nei loro confronti il datore di lavoro, nel caso di violazione della normativa sul contratto a termine, sarebbe “tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”. Secondo la volontà dei parlamentari che hanno approvato questa norma, dunque, la tutela piena della legge (stabilizzazione e risarcimento) spetterebbe solo a chi da oggi in poi inizi una controversia in sede giudiziaria; coloro invece che l’abbiano iniziata prima dovrebbero accontentarsi di una limitata indennità. Si tratta di una disparità di trattamento del tutto ingiustificata che, oltre a violare il principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della Costituzione, introduce una pesante discriminazione in danno di chi si è avvalso del diritto garantito dall’art. 24 della Costituzione di rivolgersi al Giudice per la tutela dei suoi diritti. Si tratta inoltre di un pesante attentato all’autonomia dei Giudici tutelata dall’art. 104 della Costituzione, in quanto il legislatore si è arrogato il potere di decidere l’esito di controversie in corso. Questo intervento lede anche il principio della parità delle parti nel giusto processo (art. 111 della Costituzione) in quanto è diretto a favorire le aziende in danno dei lavoratori.
Non v’è dubbio pertanto, per i giuristi, che la Corte Costituzionale, quando il Giudice ordinario le sottoporrà la questione, annullerà questa norma. Ma ciò non varrà a sanare il duro colpo recato allo Stato di diritto ed al costume democratico, anche perché questa disposizione transitoria sarà certamente strumentalizzata per indurre i lavoratori a transazioni inique nelle condizioni di incertezza da essa create.
Non si deve dimenticare, tra l’altro, che il cittadino non ha la possibilità di ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale, ma deve limitarsi a segnalare la potenziale illegittimità di una norma al Giudice ordinario, che, se riterrà la questione non manifestamente infondata, la rimetterà alla Consulta. Tutto ciò potrà richiedere un notevole lasso di tempo, nel quale ci sarà spazio per manovre intimidatorie.
Per questo l’abuso di potere legislativo oggi verificatosi deve essere biasimato come attentato alla democrazia, e non può ritenersi legittimato dalla possibilità di un postumo intervento della Corte Costituzionale. E’ auspicabile che sull’argomento si svolga in sede politica e parlamentare, per iniziativa dell’opposizione, un ampio dibattito, se non si vuole che la nostra Costituzione possa essere deliberatamente calpestata per ottenere temporanei vantaggi. Di questo passo potrebbe, per esempio, reintrodursi la censura preventiva sulla stampa, per mettere temporaneamente la mordacchia a giornali scomodi, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.